Articolo
39 – CCNL 1996
Articolo
47 – CCNL 1996
Articolo
48, comma 2 – CCNL 1996
del Contratto collettivo nazionale di lavoro -
Quadriennio 1998-2001
dell'area
relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
Articolo
4 – CCNL 1996
del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Quadriennio 1998-2001
dell'area
relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale Parte economica biennio
2000-2001
del Contratto collettivo nazionale
di lavoro Quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e
veterinaria del Servizio sanitario nazionale
Parte normativa quadriennio
1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999
Articolo 39
La retribuzione di
posizione
1. La retribuzione
di posizione è una componente del trattamento economico dei dirigenti che, in relazione alla graduazione delle
funzioni prevista dall’art. 51, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996 è collegata
all’incarico agli stessi conferito ai sensi dell’art. 27.
2. La retribuzione di posizione, è composta da una
parte fissa e una parte variabile e compete per tredici mensilità.
3. La componente fissa della retribuzione di
posizione, è garantita al dirigente nella misura - in atto goduta - in caso di
mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi
dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992.
4. La componente fissa della retribuzione è mantenuta anche nei casi previsti
dall’art. 34 operando gli effetti della
valutazione negativa solo sulla parte variabile .
5. In prima applicazione del CCNL
del 5 dicembre 1996 come integrato dal
CCNL del 2 luglio 1997, il valore economico minimo contrattuale della retribuzione
di posizione - parte fissa e variabile - per il personale già in servizio
all’entrata in vigore del contratto medesimo - è stato indicato nella
tabella all. 1 del CCNL relativo al II
biennio economico, secondo le posizioni funzionali od economiche di provenienza dei dirigenti.
6. La componente fissa della retribuzione di
posizione stabilita dalla tabella indicata nel comma 5 non è modificabile ,
mentre l’incremento della componente variabile minima contrattuale della
medesima tabella - sulla base della graduazione delle funzioni di cui all’art. 26, è competenza delle
singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell’apposito fondo. Di
conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il
principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca – in base alla tipologia degli
incarichi conferiti – nelle fasce economiche
degli artt. 56 e 57 del CCNL 5
dicembre 1996.
7. Il valore economico complessivo dell’incarico
determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo
contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita
aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i
relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in
godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo.
8. Nel caso
di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a
seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive
riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli
artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico.
9. Nel
conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi
che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo
l’atto aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente
interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50% , calcolato sul valore massimo della fascia
di appartenenza come rideterminata dal comma 10.
10.
I valori massimi delle fasce di cui agli art. 56 e 57 del CCNL 5 dicembre 1996
sono così rideterminati:
Fascia
a) dell’art. 56: L. 80.000.000
Fascia
b) dell’art. 56: L. 70.000.000
Fascia
a) dell’art. 57: L. 70.000.000
Fascia
b) dell’art. 57: L. 45.000.000
11 . Per i dirigenti di nuova assunzione, ai quali
le aziende non abbiano ancora conferito un incarico diverso, la
retribuzione di posizione minima
contrattuale corrisponde - per il biennio 1998 - 1999 - ai seguenti
valori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996, II
biennio 1996 - 1997 :
componente fissa: L. 2.000.000
componente variabile: L. 371.000
12. Alla corresponsione della retribuzione di
posizione nelle sue componenti – fissa e variabile – in applicazione del
presente articolo si provvede con il fondo di cui all’ art. 50. Alla
maggiorazione di cui al comma 9 le aziende provvedono con oneri a carico del
proprio bilancio.
1. La retribuzione di
posizione dei dirigenti medici e
veterinari già di I e II livello, a rapporto di lavoro non esclusivo, è così
costituita:
a)
componente fissa come da tabella all. 1 del
CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997, nella misura
ridotta dall’art. 5 dello stesso contratto. Detta riduzione - ove
l’opzione sia stata espressa in
applicazione del dlgs 229/1999, decorre da tale ultima data;
b)
parte variabile in godimento ridotta
del 50% . Tale riduzione si
applica anche ai dirigenti indicati nell’art. 44, comma 6) limitatamente alla
parte - eccedente il minimo contrattuale di cui alla tabella allegato 1 al CCNL
del 5 dicembre 1996 – secondo biennio economico 1996 – 1997 - eventualmente ridefinita
in azienda.
2.
Per la componente fissa della retribuzione di posizione, ferma rimanendo in
ogni caso la riduzione di cui al comma 1, lett. a), valgono le salvaguardie
previste dall’art. 39.
3.
Ai dirigenti medici e veterinari già di II livello ad incarico
quinquennale di cui agli artt.
44 commi 5 e 6 e 45 non compete
più lo specifico trattamento economico attribuito ai sensi dell’art. 58 del
CCNL 5 dicembre 1996.
4.
Ai dirigenti del comma 1 non spetta la retribuzione di risultato.
5. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) e quella del comma 4 decorrono dal
1 luglio 1999. Quella del comma 3 decorre dal 1 luglio 2000.
6.
Le risorse relative alle riduzioni previste dai commi 1 e 4 concorrono al finanziamento dell’indennità
di esclusività di cui all’art. 42 e, pertanto, i fondi di provenienza delle
voci citate – art. 50 e 52 - sono
conseguentemente ridotti di pari importo. Le risorse del comma 3 confluiscono
nel fondo di cui all’art. 50 .
7.Le aziende
provvederanno al recupero delle competenze non più spettanti ai dirigenti a
rapporto di lavoro non esclusivo dal 1 luglio 1999 mediante gli opportuni
conguagli con gli incrementi del presente contratto. Esclusivamente per lo
specifico trattamento economico è consentita l’eventuale rateizzazione in non
più di sei soluzioni mensili.
Articolo 48, comma 2
Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell’opzione
per l’attività libero professionale extramuraria
(…)
2.
La retribuzione di posizione è ridefinibile sulla base dell’incarico
successivamente conferito al dirigente
con le procedure di cui all’art. 28, e per quello di direzione di struttura
complessa, con le procedure previste dal DPR. 484/1997. Nelle more rimane
determinata nella misura in godimento.
(…)
del Contratto collettivo nazionale
di lavoro
Quadriennio 1998-2001 dell'area
relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale Parte economica biennio
2000-2001
Articolo 4
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova
assunzione
1.Per i dirigenti assunti dal 6 dicembre 1996 in poi,
cui non si applicano i benefici dell’art. 3, a decorrere dal 1 febbraio 2001,
la retribuzione di posizione
minima contrattuale corrisponde ai seguenti valori :
Medici
Veterinari
- parte
fissa L.
2.000.000 L. 2.000.000
- parte variabile L. 4.327.000 L. 4.028.000
2. I dirigenti del comma 1 raggiungono la
retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’ art. 3, comma 1, al
compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del
Collegio Tecnico di cui all’art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso
di verifica negativa, fatta salva l’applicazione dell’art. 34 dello
stesso CCNL, l’adeguamento avrà luogo al superamento di quella triennale successiva.
3. Nei casi in cui l’azienda, sulla base dell’ art.
57, comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996, abbia già conferito incarico di
valore economico superiore al minimo contrattuale, si applica l’art. 3,
comma 5.
4. All’incremento
della retribuzione di posizione di cui al comma 1 si provvede con le
risorse del fondo dell’art. 9, comma 3.
5. La
retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del
trattamento fondamentale di cui all’art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto costituisce il minimo contrattuale
per tale voce. Essa sostituisce quella prevista dal comma 11 dell’art. 39 del
CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.